TERMOGOMMA S.r.l.
Condizioni generali di fornitura

Se non diversamente indicato nell’ordine saranno validi i requisiti di seguito indicati:

Ordine

  1. Entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell’Ordine, il Fornitore dovrà renderne una copia firmata per accettazione, in caso contrario, l’ordine sarà considerato tacitamente accettato. L’ordine potrà essere inviato tramite apposito portale di scambio EDI (Iungo); nel qual caso la conferma dovrà essere perfezionata sul portale stesso.
  2. Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti nell’ordine sono vincolanti per il Fornitore.
  3. Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/o servizi devono essere forniti in conformità a quanto disposto nell’Ordine. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto nei quali dovranno apparire il n° Ordine, codice dei prodotti, riferimento al lotto di produzione (alla scopo di garantire la tracciabilità), la precisa destinazione delle merci all’indirizzo richiamato in ordine.
  4. I prezzi indicati in Ordine si ritengono fissi fino al completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito in Ordine a condizione che: sia stata emessa valida fattura; la fornitura sia stata accettata dal controllo qualità; non vi siano inadempienze contrattuali sospese notificate al Fornitore.
  5. Nel caso in cui quanto commissionato in Ordine venga eseguito presso i locali TERMOGOMMA S.R.L. (appalto), il Fornitore si obbliga a porre in essere tutte le misure tecniche nell’esecuzione delle attività atte a garantire la sicurezza ed incolumità dei propri lavoratori, uniformandosi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DLgs 81/08 e s.m.i.), nonché alle informazioni fornite da TERMOGOMMA S.R.L. sui rischi derivanti dall’ambiente di lavoro, alle misure e procedure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Ogni subappalto deve essere obbligatoriamente comunicato a TERMOGOMMA S.R.L. e sarà autorizzato esclusivamente a subappaltatori preventivamente autorizzati da TERMOGOMMA S.R.L., impregiudicati ogni responsabilità ed obbligo del Fornitore nell’esecuzione dell’Ordine.
  6. In qualsiasi momento TERMOGOMMA S.R.L. potrà recedere unilateralmente dall’Ordine, in tutto o in parte, a mezzo notifica scritta al Fornitore. Al suo ricevimento, l’attività oggetto del recesso dovrà essere immediatamente interrotta e TERMOGOMMA S.R.L. pagherà al Fornitore una somma adeguata a coprire i costi diretti sostenuti dallo stesso per sua esecuzione a causa del recesso. Il Fornitore accetterà tale somma a completa tacitazione e soddisfazione di ogni pretesa derivante dal recesso in questione e farà ogni possibile sforzo per ridurre i costi diretti di cui sopra. Per nessuna ragione l’ammontare pagato da TERMOGOMMA S.R.L. al Fornitore in ragione del recesso potrà eccedere il prezzo che sarebbe stato pagato da TERMOGOMMA S.R.L. qualora il lavoro fosse stato completato. TERMOGOMMA S.R.L. si riserva il diritto di richiedere comunque la consegna della fornitura approntata e della relativa documentazione.
  7. TERMOGOMMA S.R.L. avrà diritto di risolvere in tutto o in parte l’Ordine mediante notifica scritta con effetti dalla data della sua ricezione da parte del Fornitore, nei seguenti casi:
  • mancata consegna delle forniture nelle date di consegna pattuite;
  • non conformità della fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti in ordine;
  • violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche, e ambientali applicabili che determinino pregiudizio o danno per TERMOGOMMA S.R.L.;
  • il Fornitore cessa la propria attività, nonché in caso di insolvenza, fallimento, concordato preventivo o qualsiasi procedura concorsuale a suo carico.

In caso di risoluzione dell’Ordine, TERMOGOMMA S.R.L. avrà diritto al rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti ivi compresi quelli derivanti dall’approvvigionamento della Fornitura presso terzi, oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza di tale risoluzione

  1. Il fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001, nonché di svolgere la propria attività secondo le modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato Decreto. La realizzazione o il tentativo di realizzazione da parte del fornitore e di chiunque presti attività lavorativa per esso di violazioni al codice etico di TERMOGOMMA S.R.L. (reperibile sul sito internet aziendale) o di comportamenti rilevanti ai sensi della richiamata normativa, del quale in qualunque momento la TERMOGOMMA S.R.L. sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa.
  2. Ogni rapporto qui disciplinato è regolato dalla Legge italiana. Ogni eventuale controversia derivante dai rapporti qui disciplinati sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Tribunale di Modena e, nel caso di rapporto di subfornitura industriale (L. 192/98 e successive modifiche), la lite giudiziaria sarà preceduta dal tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Modena e/o organismo di mediazione presso la Camera di commercio di Modena.

Riservatezza

  • Il Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da TERMOGOMMA S.R.L., in quanto oggetto di diritti di privativa industriale di quest’ultima, nonché i risultati eventualmente conseguiti nell’esecuzione dell’Ordine ricevuto da TERMOGOMMA S.R.L., impegnandosi a trasmettere a quest’ultima ogni informazione e dato e riconoscendone la proprietà della stessa. I medesimi impegni saranno estesi dal fornitore anche nei confronti dei propri dipendenti e subfornitori. Tutti i requisiti di Qualità trasmessi da TERMOGOMMA S.R.L., dovranno essere integralmente comunicati dal Fornitore e fatti osservare al subfornitore. Tutte le informazioni e i dati contenuti nell’Ordine e nei relativi allegati dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati per gli scopi dell’ordine e non potranno essere comunicati a terzi. L’Ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di TERMOGOMMA S.R.L..

Documentazione richiesta

  • Ad ogni fornitura dovranno essere allegati i documenti attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti (Certificato di Conformità, Analisi Chimiche, tecniche, ecc.) nonché l’eventuale scadenza laddove questa sia un requisito.
  • I materiali forniti da “Rivenditori/Distributori” devono essere consegnati con Certificati di Conformità all’Ordine, che garantiscano il corretto stoccaggio del materiale e copia del Certificato di Conformità del Costruttore/Produttore

In particolare:

– Per parti/prodotti a catalogo è richiesto il Certificato di Conformità e/o Dichiarazione di Conformità;

– Per parti metalliche e plastiche: anche il Certificato di Analisi chimico-fisiche. 

Shelf life

  • “Per i Materiali soggetti a scadenza il fornitore deve garantire, alla consegna, una vita utile maggiore del 90 % di quella totale salvo diverso accordo stabilito in fase di accettazione della quotazione

Tolleranze

  • I parametri di tolleranza della merce in arrivo, se non diversamente specificati nell’ordine, sono definiti dagli standard interni TERMOGOMMA S.R.L., disponibili su richiesta.

Imballaggio

  • I beni dovranno essere imballati a cura e spese del Fornitore in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto e di trasporto al fine di garantirne l’integrità e la sicurezza degli operatori sia durante la movimentazione. sia nelle successive attività di stoccaggio (ad esempio ma non limitato a: ammaccature e / o graffi dovuti al contatto tra superfici lavorate o rivestite, contaminazione da polvere e / o umidità, sole o luce artificiale, ecc…).

Attrezzature

  • Tutte le attrezzature di proprietà TERMOGOMMA da quest’ultima messe a disposizione del Fornitore per l’esecuzione del Contratto di Fornitura, dovranno: (a) essere sempre munite delle targhette di identificazione fornite da TERMOGOMMA ; (b) essere regolarmente identificate nei libri obbligatori tenuti dal Fornitore come esclusiva proprietà di TERMOGOMMA e comunque indicate come dal Fornitore stesso detenute a mero titolo di comodato; (c) essere contrassegnate da un numero di matricola interno tempestivamente comunicato a TERMOGOMMA .

L’uso di dette attrezzature, qualora concesso al Fornitore da TERMOGOMMA , sarà da intendersi sempre (in presenza o meno di specifico contratto scritto) – e salvo ove specificamente diversamente indicato per iscritto – a titolo di comodato (gratuito) e come tale assoggettato alle norme del codice civile.

Il Fornitore utilizzerà le attrezzature in parola esclusivamente per la produzione dei Prodotti destinati a TERMOGOMMA . Nel caso di violazione di quest’ultima disposizione, TERMOGOMMA avrà diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, conseguenti a tale indebito utilizzo. E’ altresì esclusa la riproduzione totale o parziale delle attrezzature o di parte di esse, senza la preventiva autorizzazione scritta di TERMOGOMMA .

La restituzione delle attrezzature avverrà a semplice richiesta di TERMOGOMMA , in qualunque momento.

La manutenzione ordinaria delle attrezzature TERMOGOMMA detenute dal Fornitore o da subfornitore di quest’ultimo è a carico del Fornitore stesso il quale non potrà per alcun motivo manometterle o modificarle, salvo per eseguire interventi connessi al miglioramento del processo/Prodotto da effettuarsi previa specifica autorizzazione scritta di TERMOGOMMA .

Il Fornitore provvederà, ove richiesto da TERMOGOMMA , ad adeguata copertura assicurativa delle attrezzature in parola, contro incendio, furto, vandalismo, disastri naturali, manomissioni etc..

Egli dovrà inoltre custodire ed utilizzare dette attrezzature con la massima cura astenendosi dal trasferirle fuori dal (proprio) stabilimento concordato se non espressamente autorizzato per iscritto in tal senso da TERMOGOMMA stessa. Il fornitore non potrà se non espressamente all’uopo autorizzato trasferire le attrezzature a terzi.

TERMOGOMMA (direttamente o comunque a mezzo di propri incaricati) avrà il diritto di controllare, durante il normale orario di lavoro, lo stato e le modalità di conservazione ed utilizzo delle attrezzature.

Nel mese di dicembre di ciascun anno solare di vigenza del Contratto di Fornitura, nonché – sempre – al termine del Contratto di Fornitura stesso per qualsiasi causa intervenuto, il Fornitore provvederà ad inviare comunicazione scritta a TERMOGOMMA nella quale si elencano le attrezzature detenute dal Fornitore, detenute da subfornitore dello stesso, numero di matricola (identificazione TERMOGOMMA e identificazione interna del Fornitore), luogo di detenzione, codici dei corrispondenti Prodotti (e/o particolari) fabbricati con tali attrezzature, e stato di manutenzione.

Resta inteso che, in qualsiasi caso di risoluzione, anche anticipata, dei rapporti, il Fornitore si impegna a restituire a propria cura e proprie spese le attrezzature presso lo/gli stabilimento/i TERMOGOMMA , secondo le modalità che saranno di volta in volta concordate fra le Parti.

16.1 Attrezzature di proprietà del Fornitore

Le Parti concordano che TERMOGOMMA avrà la facoltà, all’atto della risoluzione del rapporto di fornitura per qualsivoglia motivo intervenuta, di pagare un prezzo pari al residuo ammortamento delle attrezzature – che siano di proprietà del Fornitore e da questi utilizzate esclusivamente per la produzione del Prodotto – acquisendone così la proprietà.

Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che macchine/attrezzature saranno conformi alle direttive CE, relativamente alla sicurezza dei prodotti, inclusa ma non limitatamente, alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e successivi aggiornamenti.

Il Fornitore garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio di impianti, macchine e strumenti per un periodo di 10 anni dalla data di consegna/ collaudo.

Il Fornitore allegherà alla fornitura il Certificato di Conformità/corretta installazione e relativo libretto di uso e manutenzione in lingua italiana.

 Requisiti ambientali del prodotto

  • Tutte le merci incluse in questo ordine di acquisto devono essere conformi ai requisiti della direttiva 2011/65 / UE (Direttiva RoHS II) del Parlamento europeo e s.m.i. sulla restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificabile di volta in volta. Il fornitore ha l’obbligo giuridico di informare immediatamente TERMOGOMMA S.R.L. in caso di non rispetto della sopracitata norma.
  • Con riferimento al regolamento (CE) n 1907/2006 del Parlamento europeo e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), se uno degli articoli forniti a TERMOGOMMA S.R.L. contiene una delle sostanze della corrente SVHC candidate list, al di sopra della soglia del 0,1% in peso, il fornitore, ha l’obbligo giuridico di informare automaticamente TERMOGOMMA S.R.L.. In tal caso, i dati minimi forniti devono essere il nome e il peso della sostanza SVHC, il nome o codice dell’articolo e le eventuali prescrizioni esistenti in materia di manipolazione sicura e smaltimento sicuro. Laddove applicabile si richiede documentazione che dimostri di aver adempiuto agli obblighi SCIP o in alternativa di darci comunicazione relativamente alla tempistica necessaria all’espletamento dell’obbligo normativo.
  • TERMOGOMMA S.R.L. richiede ai propri fornitori che svolgano le loro operazioni a livello mondiale in modo responsabile nel rispetto delle leggi e normative che prevengono il sostegno di gruppi armati che controllano l’estrazione o il commercio dei minerali nella Repubblica Democratica del Congo o nei paesi confinanti. I Fornitori di TERMOGOMMA S.R.L. sono tenuti ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per garantire che le parti e i prodotti forniti a TERMOGOMMA S.R.L. siano DRC “conflict free”.Tale requisito è applicabile ai prodotti che contengono Tantalio, Stagno, Oro, Tungsteno. Per i fornitori che ricadono nella descrizione soprariportata TERMOGOMMA S.R.L. richiede l’invio all’indirizzo laboratorio@termogomma.it delle Politiche, verifiche e sistemi di gestione in linea con la Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell’OCSE conformemente al Reg.CE 821/2017 ed S.M.I.
  • Tutte le merci consegnate ad TERMOGOMMA S.R.L. devono essere conformi al Regolamento Europeo (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. (di seguito Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele;
  • Tutte le merci consegnate ad TERMOGOMMA S.R.L. devono essere conformi alla Decisione del Consiglio n. 2006/507/CE e s.m.i., relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
  • Si raccomanda l’ottemperanza alle disposizioni legislative ambientali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la presenza di tutte le autorizzazioni richieste per svolgere l’attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi, gestione rifiuti), la presenza del CPI se richiesto, ecc…

Requisiti qualitativi del prodotto 

  • Previa comunicazione, il fornitore dovrà consentire alla TERMOGOMMA S.R.L., al suo Cliente e agli Enti di Sorveglianza, l’accesso nei luoghi dove i beni vengono prodotti o i servizi vengono eseguiti, nonché la presa visione delle relative certificazioni, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia o costituisca accettazione del prodotto.
  • Per la durata dell’ordine in corso il Fornitore deve garantire e mantenere l’applicazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità almeno allo stesso livello riconosciuto dalla qualifica di TERMOGOMMA S.R.L.
  • Il fornitore deve comunicare alla TERMOGOMMA S.R.L. ogni modifica al prodotto e/o processi, cambi di fornitori e cambi di sito degli impianti di produzione. La documentazione relativa alla produzione, se richiesta, deve essere resa disponibile alla TERMOGOMMA S.R.L.
  • Il fornitore garantisce che la fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell’Ordine e nei relativi allegati e che è esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione, esente da difetti di progettazione, esente da difetti relativi al software ove applicabile. Ogni eventuale variazione dovrà essere accettata per iscritto dalla TERMOGOMMA S.R.L.. Se non diversamente specificato, tutte le forniture dovranno essere conformi alla revisione dei documenti tecnici in vigore alla data di emissione dell’ordine.
  • ll fornitore, nel caso in cui il prodotto non rispetti le caratteristiche richieste, dovrà dare immediata comunicazione scritta alla TERMOGOMMA S.R.L., isolare ed identificare il prodotto non conforme in attesa delle decisioni che perverranno in forma scritta da parte della TERMOGOMMA S.R.L., per approvazione e relativo trattamento.
  • Qualsiasi non conformità o difetto della Fornitura sarà notificata per iscritto al Fornitore al termine del procedimento di accettazione, oppure durante la lavorazione e/o montaggio della Fornitura medesima entro trenta (30) giorni dalla scoperta, anche nel caso in cui la relativa fattura sia già stata pagata. Si prega di indicare nelle Bolle e Fatture il nostro N° Ordine d’acquisto e codice articolo.
  • Ogni trattamento su prodotti non conformi deve essere formalmente autorizzato da TERMOGOMMA S.R.L.
  • Ogni Non Conformità del prodotto sarà resa nota al fornitore con emissione di rapporto di non conformità. I costi di gestione derivati dalla non conformità saranno addebitati al fornitore nella misura di 50€ per mancanze documentali e 150 € in tutti gli altri casi fatto salvo il maggior danno.
  • I debiti del Fornitore nei confronti di TERMOGOMMA , derivanti dalla applicazione delle penali previste nel presente articolo, potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di TERMOGOMMA nei confronti del Fornitore, anche non scaduti, derivanti da rapporti di fornitura in corso.
  • Le registrazioni relative a parti critiche devono essere conservate per almeno 15 anni se non diversamente specificato. Altre registrazioni relative al prodotto per almeno 10 anni.
  • Il fornitore deve garantire il trasferimento dei requisiti indicati dalla TERMOGOMMA S.R.L. in fase di ordine lungo la catena di fornitura.
  • Il fornitore prende atto ed accetta che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata ed in tal caso dovrà essere predisposta una nuova fornitura, salvo diversamente concordato ed accettato con la TERMOGOMMA S.R.L..

CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AERONAUTICO

  • Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione.
  • Il fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte.
  • Ogni modifica all’organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all’uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all’ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati.
  • In caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti TERMOGOMMA S.R.L.. Inoltre dovrà essere garante
    riguardo alla conformità e tracciabilità dei certificati intermedi.
  • Il fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni dalla data di consegna.
  • Il fornitore è incoraggiato a formare il proprio personale su argomenti relativi ai fattori umani, e considerare tali fattori nelle proprie procedure, al fine di minimizzare gli errori che, da questi, ne possono derivare.
  • Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
  • loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
  • loro contributo alla sicurezza del prodotto;
  • importanza del comportamento etico.
  • Il Fornitore è tenuto a svolgere l’Ispezione del primo articolo (FAI) sul primo lotto fornito ad TERMOGOMMA S.R.L. ove richiesto in fase di ordine. Il relativo Report dovrà soddisfare i requisiti delle normative EN/AS/JISQ9102, ultima revisione. Il Fornitore dovrà consegnare tale report ad TERMOGOMMA S.R.L. unitamente alla prima spedizione del Prodotto fornito. Il Fornitore si impegna, altresì, a ripetere l’ispezione FAI nel caso in cui siano trascorsi almeno 2 anni dall’ultima fornitura o in occasione di modifiche al processo/prodotto. Il report va inviato in formato elettronico all’indirizzo laboratorio@termogomma.it

CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE ALIMENTARE

  • Laddove il prodotto sia destinato al contatto con alimenti il fornitore si impegna a fornire la dichiarazione di conformità alimentare (DCA) relativamente alle normative Europee (1935/2004 CE) ed internazionali applicabili e/o richieste in fase di ordine d’acquisto.
  • Le DCA dovranno essere conformi alle legislazioni/normative vigenti e corredate dei risultati ottenuti nei tests di migrazione.
  • In caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti TERMOGOMMA S.R.L..
  • Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
  • loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
  • loro contributo alla sicurezza del prodotto;
  • importanza del comportamento etico.
  • Il fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna.
  • Il mancato rispetto di quanto definito al punto nel presente paragrafo costituisce non conformità e verrà trattata come tale.

CGF-01 REV 01 del 29/06/2022